Statuto Associazione “Kastaproject”

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

COSTITUZIONE E SCOPI

È costituita in Piacenza, Regione Emilia-Romagna, un’Associazione di Promozione Sociale, operante in ambito culturale e ricreativo, denominata ASSOCIAZIONE “KASTAPROJECT” e avente sede legale in Piacenza via San Giovanni 4. L’Associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico a carattere democratico.

L’Associazione, nell’arco della propria vita associativa, potrà cambiare sede legale, nonché utilizzare per lo svolgimento delle proprie attività sedi diverse da quella legale.

Per eventuali modifiche della sede in ambito provinciale, sarà sufficiente la delibera del Consiglio Direttivo.

L’Associazione non ha fini di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione, anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione. La durata dell’Associazione è illimitata. L’Associazione si prefigge di contribuire alla piena attuazione dei principi di eguaglianza, di pari dignità sociale dei cittadini e di completo sviluppo della persona umana. L’Associazione Kastaproject, nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi. Non avendo scopo di lucro i proventi delle attività saranno esclusivamente utilizzati per i fini della suddetta Associazione e non potranno in nessun caso essere suddivisi tra i membri o gli amministratori, anche in forme indirette. Fermo restando quanto sopra, l’Associazione potrà affidare agli associati o a terze persone, l’incarico di svolgere attività lavorative e remunerate che, all’interno dell’Associazione stessa, saranno ritenute necessarie; tali attività verranno regolarmente retribuite e saranno regolamentate dalle norme vigenti.

L’Associazione Kastaproject ha come fine essenziale lo sviluppo della cultura musicale piacentina, intesa anche come strumento di promozione del territorio. Per realizzare questo scopo l’Associazione si propone di attuare alcune specifiche azioni: 

– censimento di tutti i musicisti, gruppi musicali, cori e altre formazioni musicali del territorio piacentino; 
– promozione di eventi musicali nei quali si esibiscono artisti piacentini; 
– promozione artistica del territorio piacentino; 
– promozione degli artisti piacentini;
– sviluppo e promozione turistica;
– sostegno e promozione del patrimonio artistico-musicale piacentino fuori dai confini provinciali;
– promozione e organizzazione di eventi musicali; 
– collaborazione con altre associazioni culturali del territorio;
– creazione di un portale web dedicato alla musica; 
– interventi formativi nel settore della produzione e auto-promozione musicale;
– promozione di pubblicazioni periodiche anche in collaborazione con altre associazioni;
– organizzazione di scambi culturali con l’estero; 
– diffondere, incrementare e approfondire la conoscenza della cultura della musica ma anche di tutte le altre forme artistiche ad essa connessa come ad esempio il cinema, il teatro, la fotografia.

Per tali scopi, nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia di associazioni di promozione sociale, l’Associazione potrà:
avvalersi prevalentemente delle prestazioni gratuite dei soci e, nei casi di particolare necessità previsti dalla legge, di prestazioni retribuite; raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire la funzionalità dell’Associazione ed a favorirne lo sviluppo; dare la propria adesione a quelle associazioni od enti che possono favorire il conseguimento dei fini sociali; somministrare ai soci alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità e come forma di autofinanziamento; richiedere agli associati quote aggiuntive per il sostentamento dell’Associazione e delle attività da essa organizzate; svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi stessi; compiere tutti gli atti necessari e concludere ogni operazione di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, nessuna esclusa.

PATRIMONIO SOCIALE
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione. I proventi sono costituiti: dalle quote di iscrizione; dai contributi associativi; dai contributi straordinari di soci od Enti; dagli interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito; da entrate derivanti dalla somministrazione ai soci di alimenti e bevande nei limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia di associazioni di promozione sociale; da entrate derivanti da attività istituzionali organizzate dall’Associazione; da entrate derivanti da attività commerciali, produttive e di servizio marginali o da iniziative promozionali condotte nei limiti previsti dalla disciplina vigente in materia di associazioni di promozione sociale; da contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali o di istituzioni pubbliche, anche finalizzate al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari; da contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali.

FORMA ASSOCIATIVA
Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’associazione. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restano in ogni caso il diritto di recesso. L’ammissione a socio, deliberata dal Comitato Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati. Il Comitato Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall’Assemblea in seduta ordinaria. Sull’eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l’Assemblea.

La qualità di socio si perde: 
 per decesso; 
 per recesso; 
 per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall’eventuale sollecito; 
 per comportamento contrastante con gli scopi dell’associazione; 
 per persistenti violazioni degli obblighi statutari. 
 L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Comitato direttivo. 
In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell’anno in corso. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili

I soci sono obbligati a:
 osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; 
 mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione; 
 versare la quota associativa di cui al precedente articolo; 
 prestare la loro opera a favore dell’Associazione in modo personale, spontaneo gratuito.

I soci hanno diritto a: 
 partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione; 
 partecipare all’Assemblea con diritto di voto; in particolare il socio maggiorenne ha diritto di voto per l’approvazione e la modifica dello statuto, di eventuali regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione nonché per ogni altra questione che sarà posta in discussione; 
 accedere alle cariche associative; 
 prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione con possibilità di ottenerne copia. 
Sono organi dell’Associazione: 
 Assemblea dei soci 
 Comitato direttivo 
 Presidente

L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione, è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni socio ha diritto ad un voto. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe. L’assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed in particolare:
 approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio  
 nomina i componenti del Comitato direttivo 
 delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni 
 stabilisce l’entità della quota associativa annuale 
 delibera l’esclusione dei soci dall’associazione 
 si esprime sulla reiezione dei domande di ammissione di nuovi associati.

L’assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Comitato direttivo eletto dai presenti. Le convocazione devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno quindici giorni prima della data della riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L’assemblea sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato dalla prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Il Comitato direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 4 (quattro) e non superiore a sei (sei), nominati dall’Assemblea dei soci. I membri del Comitato direttivo rimangono in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Comitato decada dall’incarico, il Comitato direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Comitato. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Comitato, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo comitato. 

Al Comitato spetta di: 
 nominare al suo interno  un presidente, un vicepresidente e un segretario; 
 curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea; 
 predisporre un bilancio consuntivo; 
 deliberare sulle domande di nuove adesioni; 
 provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci.

Il Comitato direttivo è presieduto dal presidente o in caso di assenza dal vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano. Il Comitato direttivo è convocato di regola ogni 6 (sei) mesi e ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati gli atti.

Art. 10
Il presidente, nominato dal Comitato direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’assemblea dei soci. Al presidente è attribuita la rappresentanza dell’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vicepresidente anch’esso nominato dal comitato direttivo. Il presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Comitato direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 11
Ogni carica viene ricoperta a titolo gratuito

Art. 12
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di promozione sociale operanti in identico o analogo settore, secondo le disposizioni di legge. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

Art. 13
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di leggi vigenti in materia.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14
Per quanto non previsto dal presente statuto o dai regolamenti interni decide l’Assemblea, a maggioranza dei soci partecipanti con diritto di voto, a norma del Codice Civile e delle leggi vigenti.